Decreto Sostegni. Novità per ASD/SSD ed Enti del Terzo Settore
A cura di Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri, Luigi Silvestri (fonte aics.it)
Mentre siamo in attesa di conoscere ufficialmente le misure che il decreto “Sostegni bis” ha riservato a sport e terzo settore (tra le quali ci dovrebbero essere l’aumento del fondo riservato ai contributi per ASD e SSD, altri bonus per i lavoratori sportivi e, di nuovo, l’accesso al credito garantito dal fondo di garanzia per gli enti non commerciali), nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 21 maggio scorso è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto Legge “Sostegni” (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). In fase di conversione, il Senato ha introdotto alcune modifiche che sono di interesse per le nostre associazioni.
Esenzione dal Canone RAI per i circoli che effettuano somministrazione (art. 6 commi 5 e 6)
Per l’anno 2021, le strutture che effettuano somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento RAI. Se lo avessero già pagato, hanno diritto ad un credito di imposta pari all’intero importo versato. Attenzione: il testo letterale della norma riconosce solo agli Enti del Terzo Settore (dunque, ad oggi, solo ad APS, ODV e ONLUS che fanno attività di somministrazione) l’agevolazione, CHE NON È RISERVATA AGLI ALTRI CIRCOLI RICREATIVI.
Incremento del Fondo di Sostegno a favore di ASD e SSD (art. 14 bis)
La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), istituito dal decreto legge 137/2020, è stata incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Il Fondo è destinato ad erogare contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD. Servirà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (dunque entro il 21 giugno), per stabilire le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese. (VI AGGIORNEREMO PUNTUALMENTE SULL’USCITA DEL PROVVEDIMENTO E SE SARÀ NECESSARIO, COME PER IL CONTRIBUTO EROGATO NEL PASSATO, ADEGUEREMO IL NOSTRO SOFTWARE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTA)
Rinvio dell’entrata in vigore dell’attuazione della riforma dello sport (art. 30 commi 7-11)
Hanno fatto molto discutere le modifiche apportate ai decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio scorso, che davano attuazione alla legge delega di riforma dello sport (legge 86/2019). In pratica, essendo stata rinviata al 31 dicembre 2023 la loro entrata in vigore, ci si deve chiedere se questo rinvio non sia un preludio alla loro definitiva archiviazione. In ogni caso, non tutte le norme previste dai 5 decreti legislativi sono rinviate al dicembre 2023.
La gran parte delle disposizioni contenute nel dlgs 36 “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” con esclusione di quelle di cui agli articoli 25-37 riguardanti il lavoro sportivo (anch’esse in vigore dal 31 dicembre 2023) entreranno infatti in vigore il 1° gennaio 2022.Tra di esse, molto importanti, ci sono quelle concernenti il sostegno alle donne nello sport e per le pari opportunità nell’accesso delle persone con disabilità ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello stato, e ce ne sono molte altre di interesse per le nostre associate.
In particolare, merita segnalare quanto previsto in materia di definizione di sport e di pratica sportiva per tutti, di individuazione dei principi e degli obiettivi generali del decreto, dei criteri per l’esercizio di attività secondarie e strumentali all’attività sportiva (sul modello di quanto previsto dal codice del terzo settore) del riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e delle SSD (di competenza diretta e non più delegata, di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate)
Entreranno in vigore a gennaio 2022, le disposizioni concernenti il riconoscimento di alcune figure professionali (chinesiologo e manager dello sport) sia per il corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, sia per la tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, e quelle relative a chi possa prestare assistenza nelle attività motorie e sportive.La nostra Associazione dedicherà nei prossimi mesi puntuale attenzione a tutte queste nuove, importanti disposizioni. Infine, mentre si dispone che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche andrà a sostituire il Registro CONI 2.0, sarà tenuto dal Dipartimento per lo sport, e sarà obbligatorio esservi iscritti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, non si capisce come potrà accadere dal gennaio 2022 quando le norme, e il decreto che lo doveva regolamentare, contenute nel dlgs 39, sono prorogate al 31 dicembre 2023.
Misure a sostegno delle persone con disabilità (art. 34 commi 2 e 2 bis)
Il decreto Sostegni aveva introdotto il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Le modifiche apportate in fase di conversione consentono di poter utilizzare le risorse del Fondo anche per la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive e inclusione sportiva. Anche in questo caso, serviranno uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per dare pratica attuazione al Fondo.
Rimborsi e voucher per i servizi sportivi sospesi (art. 36 ter)
Le modifiche apportate in sede di conversione del decreto Sostegni reintroducono la possibilità, per i soggetti che offrono servizi sportivi in palestre, piscine e impianti sportivi di ogni genere, di offrire agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza (ad oggi dunque utilizzabile sino al 31 gennaio 2022.) Tale possibilità, già prevista dal decreto legge 34 del maggio 2020 per le attività sportive all’epoca sospese, è ora riconosciuta anche per le attività sportive oggetto di nuova sospensione.